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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 1Scopo e oggetto
1 La Confederazione provvede, in collaborazione con i Cantoni, al coordinamento, alla qualità e alla competitività del settore universitario svizzero.
2 A tal fine, la presente legge crea le basi per:
a.
il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l’istituzione di organi comuni;
b.
la garanzia della qualità e l’accreditamento;
c.
il finanziamento delle scuole universitarie e di altri istituti accademici;
d.
la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;