Legge federale
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Art. 12 Consiglio delle scuole universitarie
1 In veste di Consiglio delle scuole universitarie, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie è composta:
2 Ogni Cantone ha diritto a un solo seggio in seno al Consiglio delle scuole universitarie. Le modalità di rappresentanza dei Cantoni responsabili nel Consiglio delle scuole universitarie sono rette dal Concordato sulle scuole universitarie. 3 Nei limiti della presente legge, il Consiglio delle scuole universitarie tratta affari che riguardano i compiti degli enti responsabili delle scuole universitarie. La Convenzione sulla cooperazione può attribuirgli le seguenti competenze:
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