il presidente del Consiglio svizzero della scienza9;
i.
un rappresentante degli studenti, un rappresentante del corpo intermedio e un rappresentante del corpo insegnante delle scuole universitarie svizzere;
j.
i presidenti dei comitati permanenti, se non sono membri della Conferenza delle scuole universitarie; due membri delle organizzazioni dei lavoratori e due membri delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentano il comitato permanente di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b;
k.
altre organizzazioni e persone, su invito, se gli argomenti trattati ne rendono necessaria la presenza.
5 La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937).
6 Priva d’oggetto.
7 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259; FF 2015 7833).
8 Nuovo testo giusta l’art. 57 cpv. 3 della LF del 14 dic. 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4425; FF 2011 7811).
9 La designazione del consiglio è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2018.