Legge federale
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Art. 16 Procedura decisionale nell’Assemblea plenaria
1 Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto. 2 Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:
3 In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. |