1 Ogni membro dell’Assemblea plenaria dispone di un voto.
2 Per le decisioni dell’Assemblea plenaria occorrono:
a.
la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti; e
b.
il voto della Confederazione.
3 In deroga al capoverso 2, per le elezioni, le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.