Legge federale
|
Art. 17 Procedura decisionale nel Consiglio delle scuole universitarie
1 Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni hanno un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L’attribuzione dei punti è disciplinata nel Concordato sulle scuole universitarie. 2 Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:
3 In deroga al capoverso 2, per le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti. |