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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 17Procedura decisionale nel Consiglio delle scuole universitarie
1 Ogni membro del Consiglio delle scuole universitarie dispone di un voto. Inoltre, i rappresentanti dei Cantoni hanno un determinato numero di punti in funzione del loro numero di studenti. L’attribuzione dei punti è disciplinata nel Concordato sulle scuole universitarie.
2 Per le decisioni del Consiglio delle scuole universitarie occorrono:
a.
la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti;
b.
il voto della Confederazione; e
c.
la maggioranza semplice dei punti.
3 In deroga al capoverso 2, per le decisioni procedurali e i pareri la Convenzione sulla cooperazione può prevedere che le decisioni siano prese alla maggioranza semplice dei membri presenti.