Legge federale
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Art. 21 Consiglio svizzero di accreditamento
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell’insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all’estero. 2 In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie elegge i membri del Consiglio svizzero di accreditamento per un periodo di quattro anni. È ammessa un’unica rielezione. 3 Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge. 4 Esso non sottostà a istruzioni. 5 Il Consiglio svizzero di accreditamento si organizza da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione che necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. 6 Il Consiglio svizzero di accreditamento dispone di preventivi distinti per sé e per l’Agenzia svizzera di accreditamento e tiene contabilità proprie separate. 7 Il Consiglio svizzero di accreditamento può riconoscere altre agenzie di accreditamento, in Svizzera o all’estero. 8 Su proposta del direttore dell’Agenzia svizzera di accreditamento, il Consiglio svizzero di accreditamento emana un regolamento di organizzazione per l’Agenzia svizzera di accreditamento; tale regolamento necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. |