Legge federale
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Art. 23 Ammissione alle università cantonali e ai PF
1 Per l’ammissione al primo livello di studio, le università cantonali e i PF richiedono una maturità liceale. 2 Possono prevedere l’ammissione al primo livello di studio sulla base di una formazione precedente giudicata equivalente. Al fine di garantire la qualità, il Consiglio delle scuole universitarie emana, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, direttive sull’equivalenza. |