Legge federale
|
Art. 29 Diritto alla denominazione
1 Con l’accreditamento istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale». 2 Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali. |