Legge federale
|
Art. 30 Condizioni per l’accreditamento istituzionale
1 L’accreditamento istituzionale è concesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce in un’ordinanza le condizioni per l’accreditamento.10 A tal fine tiene conto delle particolarità e dell’autonomia delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici. 10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). |