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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 31Condizioni per l’accreditamento di programmi
L’accreditamento di programmi è concesso se sono adempiute le seguenti condizioni:
a.
la scuola universitaria o l’istituto accademico garantisce un insegnamento di elevata qualità;
b.
la scuola universitaria o l’istituto accademico, nonché gli enti che ne sono responsabili, garantiscono che il programma di studi può essere portato a termine.