Legge federale
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Art. 32 Procedura di accreditamento
In virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’Agenzia svizzera di accreditamento e le altre agenzie di accreditamento riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento secondo la presente legge. Tale procedura deve soddisfare gli standard internazionali. |