Legge federale
|
Art. 35 Emolumenti
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento riscuotono emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni. 2 Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti; quest’ultimo necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie. |