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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 35Emolumenti
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento riscuotono emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi occasionati dalle loro decisioni e prestazioni.
2 Il Consiglio di accreditamento emana il regolamento in materia di emolumenti; quest’ultimo necessita dell’approvazione del Consiglio delle scuole universitarie.