Legge federale
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Art. 36 Principi
1 Nel quadro della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, la Confederazione elabora insieme ai Cantoni il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi; a tal fine preserva l’autonomia delle scuole universitarie e tiene conto dei diversi compiti delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche. 2 Il coordinamento comprende:
3 La ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi permette di stabilire in modo efficace e adeguato le priorità in materia di formazione e di ricerca nel settore universitario. |
