Legge federale
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Art. 37 A livello di scuole universitarie
1 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici elaborano una pianificazione finanziaria e di sviluppo pluriennale. Essa comprende gli obiettivi e le priorità pluriennali, nonché il fabbisogno finanziario. 2 Le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e i rispettivi enti responsabili tengono conto delle direttive della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e delle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. |
