Legge federale
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Art. 39 A livello di Conferenza svizzera delle scuole universitarie
1 Il Consiglio delle scuole universitarie stabilisce il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi e definisce, nell’ambito degli obiettivi comuni, le priorità e le misure trasversali necessarie. 2 Esso presenta periodicamente alle autorità federali e cantonali competenti una stima dei fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi. 3 Esso può prevedere misure per ampliare l’offerta di cicli di studio che rientrano nell’interesse nazionale e di cui l’offerta delle singole scuole universitarie non tiene sufficientemente conto. |