Legge federale
|
Art. 4 Compiti e competenze della Confederazione nel settore universitario
1 La Confederazione dirige il coordinamento delle attività comuni della Confederazione e dei Cantoni nel settore universitario. 2 Essa accorda sussidi conformemente alla presente legge. 3 Dirige e finanzia i PF conformemente alla legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali e gli altri istituti accademici federali conformemente alle rispettive basi legali. 4 Mediante ordinanza dell’Assemblea federale e previa approvazione degli enti responsabili, la Confederazione può rilevare in tutto o in parte istituti accademici che rivestono un’importanza considerevole per la sua attività. Essa sente dapprima il Consiglio delle scuole universitarie. 5 La Confederazione accorda, in virtù di leggi speciali, sussidi al Fondo nazionale svizzero, all’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) nonché a programmi di formazione e di ricerca nazionali e internazionali.4 4 Nuovo testo l’all. n. 1 della L del 17 giu. 2016 su Innosuisse, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4259; FF 2015 7833). |