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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 40Ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi
1 Su proposta della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, il Consiglio delle scuole universitarie definisce i settori con costi particolarmente onerosi e decide in merito alla ripartizione dei compiti in questi settori.
2 Per definire i settori con costi particolarmente onerosi, le spese di un settore di studio o di una disciplina devono essere messe in relazione con le spese dell’intero settore universitario. Un settore ha costi particolarmente onerosi se le spese a esso relative rappresentano una parte importante delle spese complessive del settore universitario svizzero.
3 Se un ente responsabile di una scuola universitaria non ottempera alle decisioni di cui al capoverso 1, i sussidi federali concessi secondo la presente legge possono essere ridotti o rifiutati.