Legge federale
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Art. 41
1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l’ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità. 2 Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi. 3 Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall’ente pubblico. 4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi. |