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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 41
1 La Confederazione garantisce insieme ai Cantoni che l’ente pubblico metta a disposizione del settore universitario fondi sufficienti per assicurare un insegnamento e una ricerca di elevata qualità.
2 Essa partecipa insieme ai Cantoni al finanziamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici applicando a tal fine principi di finanziamento uniformi.
3 Essa garantisce insieme ai Cantoni un impiego economico ed efficace dei sussidi erogati dall’ente pubblico.
4 Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici si adoperano per ottenere fondi adeguati da parte di terzi.