Legge federale
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Art. 44 Costi di riferimento
1 I costi di riferimento sono le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità. 2 I costi di riferimento sono calcolati a partire dai costi medi dell’insegnamento che risultano dalla contabilità analitica delle scuole universitarie. 3 I costi medi vengono adeguati in modo che i sussidi pubblici garantiscano il finanziamento di un insegnamento di elevata qualità e della ricerca necessaria a tale scopo. In proposito è tenuto conto delle particolarità delle università, dei PF e delle scuole universitarie professionali e dei loro settori di studio e discipline. 4 L’Assemblea plenaria definisce i costi di riferimento e li verifica periodicamente. |