Legge federale
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Art. 47 Generi di sussidi
1 Entro i limiti dei crediti stanziati in favore delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e degli altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi, la Confederazione eroga aiuti finanziari in forma di:
2 Le alte scuole pedagogiche possono beneficiare unicamente di sussidi vincolati a progetti. 3 La Confederazione può accordare aiuti finanziari in forma di sussidi a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici se queste infrastrutture adempiono compiti di importanza nazionale. Tali sussidi ammontano al massimo al 50 per cento delle spese di gestione. |