Legge federale
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Art. 48 Stanziamento dei crediti
1 L’Assemblea federale determina i fondi destinati a finanziare i sussidi federali mediante limiti di spesa pluriennali e crediti d’impegno. 2 Essa stabilisce mediante decreto federale semplice un limite di spesa distinto per:
3 I limiti di spesa devono essere stabiliti in modo che i corrispondenti crediti di pagamento annui garantiscano le aliquote previste per i sussidi. 4 L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno distinto per:
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