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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 5Principi da osservare nell’adempimento dei compiti
1 La Confederazione rispetta l’autonomia accordata alle scuole universitarie dai rispettivi enti responsabili, nonché i principi della libertà e dell’unità dell’insegnamento e della ricerca.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione tiene conto delle particolarità delle università, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti accademici.