Legge federale
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Art. 51 Principi di calcolo
1 L’importo globale annuo è ripartito tra gli aventi diritto principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d’insegnamento e di ricerca. 2 La quota relativa all’insegnamento è calcolata sulla base dei costi di riferimento. In proposito sono considerati i seguenti criteri:
3 Per il calcolo della quota relativa alla ricerca sono considerate:
4 Al massimo il 10 per cento dell’importo globale annuo è erogato a ciascun avente diritto in funzione della sua quota di studenti stranieri rispetto al totale di studenti stranieri nelle scuole universitarie svizzere. 5 Il Consiglio federale definisce le quote di cui ai capoversi 2‒4, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Definisce questi fattori in modo che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. A tal fine, tiene conto:
6 Il Consiglio federale verifica periodicamente i criteri di calcolo. 7 Emana le disposizioni d’esecuzione necessarie al calcolo. 8 Sente dapprima l’Assemblea plenaria. |