Legge federale
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Art. 53 Sussidi fissi a istituti accademici
1 L’Ufficio federale competente può conferire mandati di prestazioni agli istituti accademici aventi diritto ai sussidi che non sono scuole universitarie, oppure concludere con questi istituti convenzioni sulle prestazioni e concedere loro, invece dei sussidi di base secondo gli articoli 50–52, sussidi fissi per le spese d’esercizio. 2 Un tale sussidio non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione. 3 Il Consiglio delle scuole universitarie emana conformemente alla Convenzione sulla cooperazione principi sulla concessione di sussidi fissi. |