Legge federale
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Art. 6
1 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla presente legge e all’Accordo intercantonale sulla cooperazione nel settore universitario (Concordato sulle scuole universitarie), una Convenzione sulla cooperazione. 2 La Convenzione sulla cooperazione istituisce gli organi comuni previsti dalla presente legge. 3 Essa può delegare agli organi comuni le competenze previste dalla presente legge. 4 Se la presente legge non dispone altrimenti, la Convenzione disciplina:
5 Se la Convenzione è in contraddizione con una disposizione della presente legge, quest’ultima prevale. 6 Il Consiglio federale conclude la Convenzione per la Confederazione. |
