Legge federale
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Art. 61 Decisione e convenzione sulle prestazioni
1 Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all’erogazione di sussidi vincolati a progetti. 2 Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce:
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