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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 61Decisione e convenzione sulle prestazioni
1 Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito all’erogazione di sussidi vincolati a progetti.
2 Fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipula con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce:
a.
gli obiettivi da raggiungere;
b.
le modalità di verifica dei risultati;
c.
le conseguenze in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.