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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 63Disposizioni penali
1 Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un’altra lingua, i suoi responsabili sono puniti:
a.
con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;
b.
con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.
2 Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.