Legge federale
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Art. 64 Provvedimenti amministrativi
1 Il Consiglio svizzero di accreditamento adotta i provvedimenti amministrativi necessari se le condizioni dell’accreditamento non sono più soddisfatte o se eventuali oneri non sono stati adempiuti entro il termine impartito. 2 Si applicano in particolare i seguenti provvedimenti amministrativi:
3 I provvedimenti amministrativi presi dalle autorità federali competenti in materia di sussidi sono retti dalla legge del 5 ottobre 199011 sui sussidi, quelli adottati dai Cantoni dal Concordato sulle scuole universitarie. 11 RS 616.1 |