Legge federale
|
|
Art. 65 Rimedi giuridici
1 Le decisioni emanate in virtù della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione o della Convenzione sulla cooperazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 Le decisioni del Consiglio federale in merito al diritto ai sussidi non sono impugnabili.12 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235). |
