Legge federale
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Art. 66
1 Il Consiglio federale è abilitato a concludere accordi internazionali nel settore delle scuole universitarie in materia di:
2 Negli accordi di cui al capoverso 1, il Consiglio federale può anche convenire:
3 In virtù della Convenzione sulla cooperazione, il Consiglio delle scuole universitarie e la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie partecipano alla preparazione di tali accordi. La Convenzione sulla cooperazione disciplina la procedura di partecipazione. |