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Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)
del 30 settembre 2011 (Stato 1° marzo 2021)
Art. 67Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione nella misura in cui l’esecuzione della presente legge rientra nella sua competenza.