Legge federale
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Art. 70 Riconoscimento di diplomi esteri 14
1 Su richiesta, l’ufficio federale competente riconosce con decisione formale i diplomi esteri del settore universitario ai fini dell’esercizio di una professione regolamentata. 2 Esso può delegare a terzi il compito di riconoscere i diplomi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. 3 È fatta salva la competenza dei Cantoni di riconoscere i diplomi relativi alle professioni regolamentate a livello intercantonale. 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 159; FF 2016 2701). |