Legge federale
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Art. 72 Adeguamento delle aliquote di sussidio
1 Se il volume annuo dei sussidi di base medi della Confederazione determinati per la prima volta conformemente alla presente legge differisce in modo rilevante dal volume medio dei sussidi di base e d’esercizio annui erogati dalla Confederazione per le università cantonali e le scuole universitarie professionali nell’arco di quattro anni secondo il diritto anteriore, il Consiglio federale presenta contemporaneamente alla proposta del primo limite di spesa calcolato in base alla presente legge una proposta di adeguamento delle aliquote di sussidio secondo l’articolo 50. 2 Il Consiglio federale definisce il periodo di sussidio quadriennale e i criteri per determinare se vi è differimento rilevante secondo il capoverso 1. 3 Esso sente dapprima l’Assemblea plenaria. |