Legge federale
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Art. 73 Ammissione alle scuole universitarie professionali
1 Fino alla determinazione delle condizioni di ammissione da parte del Consiglio delle scuole universitarie, l’ammissione alle scuole universitarie professionali è retta dalle disposizioni dei capoversi 2–4. 2 L’ammissione senza esami in una scuola universitaria professionale a livello di bachelor nei campi della tecnica e della tecnologia dell’informazione, dell’architettura, dell’edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell’agricoltura e dell’economia forestale, dell’economia e dei servizi nonché del design presuppone:
3 Per l’ammissione a livello di bachelor in una scuola universitaria professionale nei campi della sanità, del lavoro sociale, della musica, del teatro e delle altre arti, della psicologia applicata, nonché della linguistica applicata fanno stato le seguenti decisioni determinanti al 31 agosto 200415:
4 Il Dipartimento competente definisce:
15 Non pubblicate nella RU. Il testo di queste Dec. può essere richiesto alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione(SEFRI), Einsteinstrasse 2, 3003Berna e consultato all’indirizzo www.sbfi.admin.ch. |