Legge federale
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Art. 74 Sussidi di coesione
1 Nei primi anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, in media il 6 per cento dei fondi disponibili per i sussidi di base può essere impiegato per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del 5 per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento. 2 L’erogazione di sussidi di coesione avviene in modo decrescente e deve cessare entro otto anni dall’entrata in vigore della presente legge. |