Legge federale
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Art. 76 Diritto alla denominazione e sanzioni
Per le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che non hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale secondo la presente legge o che sono considerate accreditate ai sensi dell’articolo 75 capoverso 3, la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore fino a otto anni dall’entrata in vigore della presente legge. |