Legge federale
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Art. 78 Protezione dei titoli acquisiti nelle scuole universitarie professionali
1 I titoli riconosciuti dalla Confederazione e conferiti conformemente al diritto anteriore in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento, rimangono protetti. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti secondo il diritto anteriore.20 3 L’ufficio federale competente provvede, se necessario, alla conversione dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Può delegare questo compito a terzi. I terzi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni.21 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 159; FF 2016 2701). 21 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2017 159; FF 2016 2701). |