Legge federale
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Art. 80 Mantenimento in vigore di disposizioni della legge sull’aiuto alle università e della legge federale sulle scuole universitarie professionali
In caso di entrata in vigore secondo l’articolo 81 capoverso 3, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni delle leggi seguenti restano applicabili per cinque anni al massimo:
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