Legge federale
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Art. 81
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 Le disposizioni relative al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti (cap. 6, art. 36–40), al finanziamento (cap. 7, art. 41–44) e ai sussidi federali (cap. 8, art. 45–61) entrano in vigore entro cinque anni dall’entrata in vigore delle altre disposizioni. Data dell’entrata in vigore: |