Legge federale
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Art. 9 Assunzione dei costi
1 La Confederazione assume i costi per la gestione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie secondo l’articolo 14. 2 Gli altri costi della Conferenza delle scuole universitarie sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni. 3 L’Assemblea plenaria disciplina, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, l’assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell’Agenzia svizzera di accreditamento. |