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Art. 15 Comitati
1 Per la preparazione delle decisioni il Consiglio delle scuole universitarie istituisce:
2 Possono far parte dei comitati anche persone che non sono membri della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. 3 Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro si pronuncia sugli affari trattati dalla Conferenza delle scuole universitarie secondo gli articoli 11 capoverso 2 e 12 capoverso 3. 4 Il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria possono, di loro iniziativa o su mandato della Conferenza delle scuole universitarie, pronunciarsi sull’evoluzione della politica delle scuole universitarie a livello nazionale e formulare proposte. 5 La presidenza della Conferenza delle scuole universitarie cura le relazioni con il comitato permanente in cui siedono rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro e con il comitato permanente per le questioni riguardanti la medicina universitaria. Incontra periodicamente i membri dei comitati. |