1 Le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni.
2 Le zone edificabili sovradimensionate devono essere ridotte.
3 L’ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio. In particolare occorre conservare le superfici per l’avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio.
4 Un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se:
a.
è idoneo all’edificazione;
b.
sarà prevedibilmente necessario all’edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d’utilizzazione delle zone edificabili esistenti;
c.
le superfici coltive non sono frazionate;
d.
la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico; e
e.
l’assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore.
5 La Confederazione e i Cantoni elaborano congiuntamente direttive tecniche per l’assegnazione di terreni alle zone edificabili, segnatamente per il calcolo del fabbisogno di tali zone.
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).