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Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)1
del 22 giugno 1979 (Stato 1° gennaio 2019)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 965; FF 1994 III 971).
Art. 16aEdifici e impianti conformi alla zona agricola 37
1 Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all’orticoltura. È fatta salva una descrizione più restrittiva della conformità alla zona ai sensi dell’articolo 16 capoverso 3.
1bis Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa, o necessari per impianti di compostaggio loro connessi, possono essere ammessi in un’azienda agricola in quanto conformi alla zona se la biomassa trattata è in stretto rapporto con l’agricoltura, nonché con l’azienda medesima. Le autorizzazioni sono vincolate alla condizione che tali edifici e impianti possano essere usati soltanto per lo scopo autorizzato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.38
2 Edifici e impianti che servono all’ampliamento interno di un’azienda agricola od orticola produttiva sono conformi alla zona. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.39
3 Edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno dell’azienda possono essere ammessi in quanto conformi alla zona se sono situati in un territorio che il Cantone ha destinato a tal fine nella zona agricola mediante una procedura di pianificazione.
37 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
38 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 20056303).
39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 20056303).