Legge federale
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Art. 16b Divieto d’utilizzazione e demolizione 4243
1 Edifici e impianti che non sono più utilizzati in conformità alla zona di destinazione e non possono essere destinati ad altro uso secondo gli articoli 24–24e non possono più essere utilizzati.44 Il divieto d’utilizzazione decade non appena essi possono essere utilizzati in modo conforme alla zona. 2 Se l’autorizzazione è stata limitata nel tempo o vincolata a una condizione risolutiva, al decadere dell’autorizzazione gli edifici e gli impianti devono essere demoliti e deve essere ripristinato lo stato anteriore.45 42 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 20056303). 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893). 45 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 20056303). |