2 Il cambiamento totale di destinazione di edifici e impianti degni di protezione può essere autorizzato se:68
a.
sono stati sottoposti a protezione dall’autorità competente; e
b.
la loro conservazione a lungo termine non può essere assicurata in altro modo.
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se:69
a.
l’edificio o l’impianto non è più necessario all’utilizzazione anteriore, si presta all’utilizzazione prevista e non comporta un edificio sostitutivo che non sia necessario;
b.
l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
c.
è necessaria tutt’al più una leggera estensione dell’urbanizzazione esistente e il finanziamento di tutti i costi d’infrastruttura, causati dal cambiamento completo di destinazione dell’edificio o dell’impianto, sono ribaltati sul proprietario;
d.
la coltivazione agricola dei terreni circostanti non è minacciata;
e.
non vi si oppongono interessi preponderanti.
64 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2042; FF 1996 III 457).
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 905; FF 2012 58755893).
66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3637; FF 20056303).